Gentili Lettori,
il numero di quesiti che riceviamo per questa rubrica è tale da indurci a specificare che l’avvocato può rispondere solo a quelli a carattere generale, e quindi non a quelli che richiederebbero l’esame diretto di atti e documenti.
Inoltre, non riceveranno risposta nemmeno i quesiti inerenti problematiche in precedenza già affrontate: a questo proposito, Vi invitiamo a consultare l’archivio delle risposte, suddivise per categorie, che trovate nella colonna a destra.
Cogliamo infine l’occasione per ringraziare tutti i Lettori per l’attenzione con cui seguono la rubrica.
La redazione di OKNovara.it

Quesito 85
Basta il testamento ad escludere la sorella dall’eredità?

Egr. Avv. Biroli, grazie per concedermi il Suo tempo. Vivo con il mio compagno da 30 anni, nessuno dei due è mai stato sposato, non abbiamo figli, nè lui ha più i genitori; ha solo una sorella sposata con due figli maggiorenni.
Il mio compagno è il solo proprietario di un appartamento + garage che ha acquistato prima di conoscerci e che è attualmente in affitto.
Oltre ad un testamento olografo, che già esiste dove mi si lascia erede unica, che altro è bene fare per proteggere il patrimonio del mio compagno dalle grinfie della sorella e nipoti? Che tasse di successione dovrei eventualmente affrontare? Grazie infinite e buona giornata
Ornella

Gentile Ornella,
quando un soggetto dispone del proprio patrimonio con testamento, la Legge prevede che almeno una quota del patrimonio debba essere destinata ai suoi parenti più prossimi: si tratta dei cosiddetti legittimari.
Essi sono: il coniuge, i figli, i figli naturali e gli ascendenti legittimi. Come vede, nell’elenco non sono inclusi i fratelli o i nipoti: pertanto, con la disposizione che l’ha designata erede universale, è sicura di ricevere l’intero patrimonio ereditario, posto che il Suo compagno non ha figli né ha più i genitori.
Infine, siccome non siete sposati, Lei dovrà sostenere la tassa di successione, ma non mi è ovviamente possibile dirLe in questa sede in quale misura.
Cordiali saluti
Avv. Francesco Biroli

Quesito 84
Come posso fare per vendere un immobile ereditato con mio fratello?

Gentile avvocato, le scrivo per avere informazioni su un immobile che ho ereditato insieme a mio fratello dopo la morte di nostro padre. Premetto che la successione e’ gia’ stata fatta e che siamo proprietari in eguale misura. La proprieta’ e abbastanza grande e potrebbe essere divisa in due, la casa comprende un alloggio al primo piano e un negozio a piano terreno (affittati entrambi), il cortile il garage ed un magazzino al primo piano, un pezzo di terreno dietro alla proprieta’. Le due parti sarebbero cosi’ indipendenti ed io potrei procedere alla vendita della mia, dato che i nostri rapporti non sono buoni e prevedo che potrebbero peggiorare. Come posso fare e a chi mi devo rivolgere per l’espletamento delle pratiche? In attesa di una sua gentile risposta porgo distinti saluti
Maria

Gentile Maria,
se Lei ha già raggiunto un accordo con Suo fratello per la spartizione dei beni ereditati, allora potete procedere alla divisione stipulando un contratto, che andrà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
In questo modo, la comunione ereditaria si scioglierà e ciascuno di voi sarà proprietario esclusivo dei beni che vi sarete spartiti. Per realizzare la divisione contrattuale e la relativa trascrizione potete rivolgervi a uno studio notarile.
Le conseguenze della divisione sono molto importanti: infatti, dopo averla effettuata, Lei potrà vendere il bene a chi vorrà. Invece, senza procedere alla divisione, Lei ha l’obbligo, prima di vendere a un estraneo, di proporre l’acquisto della Sua quota a Suo fratello, titolare del cosiddetto diritto di prelazione ereditaria.
Spero di esserLe stato utile. Cordiali saluti
Avv. Francesco Biroli

Quesito 83
A chi va l’eredità del suocero?

Gentile avvocato vengo a chiedere quanto segue: alla morte di mio suocero, senza testamento e con separazione dei beni con la moglie, come viene ripartita l’eredità, tra moglie e due figlie? premetto che una delle figlie vive con i genitori. Se una delle due sorelle rinuncia all’eredità del padre poi alla morte della madre come avviene la ripartizione?
In attesa ringrazio.

Caro Lettore,
quando a un coniuge sopravvive l’altro con dei figli, e quello deceduto non ha lasciato testamento, si procede come previsto dall’art. 581 c.c.: il coniuge superstite ha diritto a un terzo dell’eredità e il resto andrà a ciascuno dei figli in parti uguali (in questo caso, un terzo ciascuno).
Se uno dei figli rinuncia all’eredità e non ha a sua volta prole, si fa luogo al cosiddetto “accrescimento” e la sua quota di eredità andrà divisa in parti uguali tra l’altro figlio e il coniuge superstite.
Allo stesso modo, nel caso in cui successivamente si verifichi anche il decesso del coniuge superstite, a lui succederanno i figli, che erediteranno tutti i diritti di cui era titolare la persona deceduta al momento della sua morte.
Spero di essere stato esauriente e rimango comunque disponibile per eventuali chiarimenti.
Avv. Francesco Biroli

Quesito 82
Il mio compagno possiede due case di simile valore…

Questa la mia situazione: il mio compagno possiede due case di simile valore. Lui è in procinto di divorzio e ha un figlio di 20 anni. L’ex moglie ha chiesto come condizione del divorzio che il mio compagno intesti una delle due case (quella in cui attualmente vivono l’ex moglie e il figlio) al figlio stesso. Può essere questa considerato un anticipo di eredità della quota legittima? Mi spiego meglio: il mio compagno farà testamento indicando me come erede dell’altra casa (in cui ora viviamo insieme): il figlio potrà mai rivendicare tale proprietà come parte della sua quota di eredità legittima o questa può considerarsi esaurita già con l’atto di cessione dell’immobile fatto in vita dal mio compagno? Grazie in anticipo!

Gentile lettrice, 
Per determinare se vi è stata violazione della cosiddetta quota legittima, si ricorre all’istituto chiamato “collazione”. In pratica, si tratta di ricostruire il patrimonio del defunto, tenuto conto del valore dei beni di cui era titolare e di quelli che ha donato agli eredi in vita.
Si segue questo procedimento, perché, come Lei stessa ha intuito, l’erede che ha ricevuto donazioni ingenti potrebbe non aver diritto a null’altro, in quanto potrebbe aver già ricevuto la quota ereditaria che la Legge gli attribuisce.
Ciò detto, la soluzione che Lei ha prospettato per il caso potrebbe essere valida solo a patto che i due immobili non rappresentino solo una modesta parte del patrimonio del Suo futuro marito, perché allora, evidentemente, lasciarne solo uno al figlio potrebbe non essere sufficiente ad attribuirgli quanto gli compete.
Cordiali saluti
Avv. Francesco Biroli

Quesito 81
Posso lasciare l’eredita a solo un figlio?

Egregio Avvocato, mentre la ringrazio le chiedo: Ho due figli, un marito ed un appartamento in comunione dei beni, posso disporre con un testamento olografo che la mia quota disponibile vada ad uno solo dei miei figli?
Grazie Maria

Cara Maria, 
Come già detto in diverse occasioni, nel caso di successione per testamento, la Legge pone alcune limitazioni alla volontà del testatore.
Infatti, siccome appare contrario alla morale comune che i parenti più prossimi (i cosiddetti legittimari, art. 536 c.c.) non ricevano alcunché, al testatore è possibile escluderli dalla successione solo in casi eccezionali. Non solo, ma a ciascuno di tali soggetti la Legge attribuisce la cosiddetta “quota legittima”, ossia una parte del patrimonio ereditario che deve necessariamente essere loro attribuita. Qualora il testatore attribuisca a uno dei legittimari una quota inferiore rispetto a quanto stabilito dalla Legge, il legittimario avrà il diritto di impugnare il testamento lesivo dei suoi diritti.
Per converso, qualora abbia attribuito a ciascuno dei legittimari la “quota minima” prevista dalla Legge, il testatore potrà disporre come meglio crede del residuo.
Ciò premesso, per rispondere alla Sua domanda, una volta che Lei avrà attribuito per testamento a ciascuno dei Suoi eredi quanto la Legge stabilisce (quota legittima), potrà disporre liberamente della cosiddetta “disponibile”, così chiamata appunto perché non soggetta ad alcun vincolo.
Cordiali saluti.
Avv. Francesco Biroli

Quesito 80
Mio fratello può riscattare la quota di mio marito?

Egregio avvocato Biroli siamo tre fratelli, nostro padre, vedovo, è morto lasciando la disponibile e la legittima ad uno dei miei fratelli, che per 17 anni non si è mai fatto vedere e solo alla fine della vita di mio padre si è presentato. Ha fatto in modo che mio padre, di 94 anni, mi escludesse completamente dalla sua vita e dal suo affetto, lo ha ripulito di ogni sostanza. Aveva risparmi che superavano i 100.000 euro, tutti transitati su un c/c che era intestato ad entrambi e che mio fratello ha provveduto a far sparire prima della sua morte.
C’erano rimasti circa 300 euro che lui ha prelevato un mese dopo la morte.
Un immobile diviso in tre appartamenti, appartenente ai miei genitori è diventato oggetto di eredità. l’altro mio fratello, residente all’estero mi ha venduto la sua quota tramite un procuratore italiano.
Nella procura c’era scritto che vendeva a me, siccome io non avevo a disposizione tutta la cifra, mio marito, con cui sono in comunione dei beni, mi ha aiutato con i suoi risparmi, ha però voluto figurare, nome e cognome, nell’atto di compravendita. Il suo nome risulta anche al catasto, riguardo la quota ereditaria ancora indivisa. Ora, l’avvocato a cui mi ero rivolta e che, purtroppo, non ha seguito il mio caso come avrebbe dovuto, solo dopo mi ha fatto sapere che mio marito è un estraneo e non doveva essere presente sull’atto di compravendita.
Mio fratello a suo parere può riscattare la quota di mio marito.
Lei che ne pensa, esiste una soluzione? Non vorrei che mio fratello, che mi ha fatto ritrovare intere stanze della casa di mio padre senza più mobili, dopo la sua morte, che ha cancellato qualsiasi oggetto che fosse appartenuto a mia madre, che ha illuso mio padre dicendogli che lo avrebbe accudito e si è fatto dare il suo denaro, per poi lasciarlo solo intere giornate, quando ormai non era più capace di muoversi, possa fare questo.
Claudia

Cara Claudia,
devo purtroppo dirLe che ritengo corretta la risposta fornitaLe dal legale al quale si è rivolta.
Infatti, l’art. 732 c.c., con lo scopo di impedire che un estraneo faccia ingresso in una comunione ereditaria, stabilisce che: “il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. [...] In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.”
Pertanto, Lei ha acquistato bene, in quanto coerede, ma la parte di cui è titolare Suo marito, e che non è stata preventivamente offerta agli altri coeredi, potrebbe essere riscattata.
Cordiali saluti.
Avv. Francesco Biroli

Quesito 79
Chi deve pagare le spese condominiali?

Egregio avvocato,
mia zia, rimasta vedova, rinuncia con atto notarile, alla sua parte di eredità sulla casa di proprietà del defunto marito in favore dei di lui figli, conservando però il diritto di abitazione.
La mia domanda é:
- come vanno ripartite le spese di gestione condominiale dell’amministratore (spese bancarie, assicurazione casa, energia elettrica scale, compenso amministratore, ecc.),
- a chi spettano le prossime spese straordinarie, rifacimento tetto condominiale (della linda, delle grondaie e dei fluviali).
La ringrazio, cordialmente Gianni

Caro Gianni
Il quesito che mi pone trova soluzione con l’applicazione dell’art. 1005 c.c., che regola i rapporti tra usufruttuario e nudo proprietario, ma è applicabile anche al caso del diritto di abitazione.
Tale norma prevede che: “Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.” Per converso, le spese ordinarie sono poste a carico del titolare del diritto di abitazione. A titolo esemplificativo, l’articolo citato indica che si intendono riparazioni straordinarie quelle necessarie  ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una  parte notevole, de tetti, solai, scale, argini, acquedtotti, muri di sostegno o di cinta.”
Pertanto a Sua zia competeranno tutte le spese ordinarie e di godimento dell’alloggio.
Cordiali saluti.
Avv. Francesco Biroli

Quesito 78
Mia mamma è affetta da uno stadio iniziale di Alzheimer, come posso tutelarla?

Buona sera avvocato,
Ho un quesito da sottoporle.
Ho una madre di 77 anni affetta da uno stadio iniziale di Alzheimer, con dichiarati deliri di persecuzione e disturbi comportamentali noti ai medici che la seguono; vive per sua scelta sola, ha scacciato con varie accuse diverse badanti da me incaricate, rifiuta ogni tipo di assistenza perché teme le si voglia togliere il controllo dei suoi beni e della sua libertà. Io sono l’unica figlia, abito a 1400 Km distante da lei e per sua tutela ho richiesto ed ottenuto il 21 Gennaio 2010 la nomina di un amministratore di sostegno, l’unica persona di cui mi fido. Non abbiamo mai avuto buoni rapporti con il resto della sua parentela, ma ora mia madre pur di sfuggire al controllo mio e dell’amministratore nominato dal Giudice Tutelare, getta accuse su di noi e manifesta il desiderio di trasferire la sua residenza presso alcuni suoi parenti che da sempre lei ha disapprovato.
Posso impedirle di farsi plagiare da persone che in passato le sono state ostili, visto che lei confonde gli avvenimenti, dimentica i sentimenti autentici e con tali scelte fa un danno a se stessa oltre che a me figlia, nel vedere gli interessi della mia famiglia gettati nelle mani di approfittatori?
Puntualizzo di non aver mai chiesto per lei l’interdizione, sia perché lo considero comunque un atto brutale da parte di una figlia, sia perché in parecchi momenti mia madre sembra piuttosto lucida, pur agendo con una malvagità tale che non le è mai appartenuta.
Come posso far comprendere al Giudice Tutelare il danno, a chi mi devo rivolgere e come posso intervenire per custodire i valori della nostra famiglia?
In attesa di una sua cortese risposta,
la saluto cordialmente
Caterina

Cara Caterina,
Rispondo volentieri al Suo quesito, che riguarda problematiche di cui mi occupo sempre più spesso e che mi stanno sempre più a cuore.
Occorre innanzi tutto fare una piccola premessa: come ormai dovrebbe sapere bene, il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno, emesso dal Giudice Tutelare, contempla anche i suoi compiti specifici (e quindi i suoi poteri). Con lo stesso provvedimento, il Giudice individua anche gli ambiti entro i quali l’amministrato potrà operare in via autonoma - perchè le sue capacità residue glielo consentono -, quelli nei quali dovrà essere assistito dall’amministratore e, infine, quelli entro i quali competerà al solo amministratore la decisione.
Orbene, in un caso come quello che mi sottopone, i possibili interventi potrebbero essere molteplici, e ovviamente dipendono tutti dallo stato di salute di Sua madre e dalle sue capacità residue.
Se Sua madre rischiasse di essere circonvenuta da terzi e il suo patrimonio dovesse pertanto ritenersi a rischio - ad esempio, perché non è più capace di dare il giusto valore al denaro - sarebbe sufficiente proporre una istanza corredata magari da un certificato medico apposito, per chiedere al Giudice Tutelare che la sua capacità di compiere atti validi in via autonoma sia ridotta prudenzialmente. In questo modo, qualora Sua madre compisse atti dispositivi per lei dannosi - se donasse per esempio a un estraneo somme ingenti - l’atto potrebbe essere annullato, se eccedente la soglia di quelli che sua madre può validamente compiere.
Allo stesso modo, nel caso in cui la persona soggetta ad amministrazione (il cosiddetto beneficiario) non fosse più in grado di decidere per la propria migliore sistemazione, e l’amministratore non disponesse già di poteri in merito, si potrebbe interessare con lo stesso sistema il Giudice Tutelare.
Da quanto detto, risulta evidente che la caratteristica dell’amministrazione di sostegno è quella di essere un istituto “dinamico”, che può cambiare nel modo di assistere il soggetto debole a seconda di come evolve la patologia che lo afflige.
Spero di esserLe stato utile e rimango a Sua disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
Avv. Francesco Biroli

Quesito 77
Mia madre può vendere la sua parte di eredità?

Gentilissimo avvocato Biroli, gradirei sapere se mia madre in virtù di successione di morte del marito può vendere la sua parte spettante? Gli eredi siamo io, mio fratello e mia madre; precisando che mia madre ha 83 anni, invalida a causa di una cokasattrosi bilaterale, capace di intendere e di volere. La ringrazio infinitamente per l’attenzione che vorrà dedicarmi, cordiali saluti.

Gentile Lettore,
non mi fornisce molti elementi per rispondere al Suo quesito, ma la risposta, in linea di principio, non può che essere positiva.
Una volta che Sua madre ha accettato l’eredità di suo marito, e dunque la quota del patrimonio di suo padre è entrata a far parte del suo, può farne ciò che ritiene, così come altrettanto potete fare Lei e Suo fratello della vostra.
Ha specificato che Sua madre ha 83 anni ed è invalida,  ma ha anche aggiunto che, nonostante la malattia, è capace di intendere e volere e questo è il requisito richiesto dalla Legge per la validità di qualsiasi atto posto in essere da un soggetto. Chi lo compie, in altre parole, non solo deve essere in grado di coglierne le conseguenze (intendere), ma deve anche aver voluto determinarle (volere): si tratta della cosiddetta capacità di agire. Gli atti compiuti in assenza di tale capacità, ad esempio perché una persona si trova in stato di permanente infermità mentale, ma anche nel caso di una infermità temporanea, purché sussistente al momento del compimento dell’atto, sono annullabili.
Siccome Sua madre, Lei afferma, è capace di intendere e volere, gli atti da Lei compiuti sono validi ed efficaci.
Avv. Francesco Biroli

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